IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della giunta provinciale  n.  2932  del  30
maggio 1994;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
              Pubblicazione dell'elenco dei beneficiari
                     di agevolazioni economiche
 
   1.  Sono  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale della Regione gli
elenchi  nominativi   dei   beneficiari   di   contributi,   sussidi,
sovvenzioni,  finanziamenti,  mutui  agevolati ed ogni altra forma di
agevolazione o  vantaggio  economico,  comunque  denominati,  erogati
dalla  Provincia anche tramite i propri enti strumentali o altri enti
delegati, con oneri a carico del proprio bilancio, ad  eccezione  dei
seguenti:
     a)   rimborsi  per  spese  attinenti  all'assistenza  sanitaria;
farmaceutica ed ospedaliera; e relative  esenzioni  o  riduzioni,  in
favore degli assistiti dal servizio sanitario provinciale;
     b)   contributi,  sussidi,  sovvenzioni  e  rimborsi  spese  per
l'acquisto e manutenzione di protesi,  o  per  interventi  formativi,
educativi e lavorativi in favore di persone portatrici di handicap;
     c)  assegni, pensioni e qualsiasi altra provvidenza economica in
favore di invalidi civili, ciechi, sordomuti, o  altre  categorie  di
persone  portatrici  di  handicap,  in relazione o a causa della loro
minorazione, anche se corrisposti a loro familiari, accompagnatori  o
assistenti;
     d)  assegni  di  minimo  vitale  e  altri  interventi  attinenti
all'assistenza economica sociale;
     e) assegni e altre provvidenze di natura previdenziale.
   2. Tra i beneficiari di agevolazioni  di  cui  al  comma  1,  sono
compresi  anche  gli  assegnatari  di  aree  in  zone  produttive, di
interesse provinciale o comunale.
   3. Negli elenchi di cui al comma 1 sono  indicate  le  generalita'
dei beneficiari (nome, cognome, data di nascita e comune di residenza
nonche',  eventualmente,  denominazione del maso; o ragione sociale e
sede delle imprese o istituzioni), gli estremi del  provvedimento  di
concessione, lo scopo e l'importo globale dell'intervento finanziario
o  il  prezzo  agevolato  corrisposto  e  l'estensione  e  ubicazione
dell'area assegnata, nonche' l'indicazione della fonte  normativa  in
base alla quale viene disposto l'intervento economico.
   4.  La  pubblicazione  degli  elenchi  nominativi dei beneficiari,
suddivisi per settori, ha periodicita' semestrale.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Bolzano, 16 giugno 1994
 
               Il Presidente della giunta Provinciale
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1994
Registro n. 10, foglio n. 91 - POLITO